REGOLE PER ESERCENTI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
ai sensi ORDINANZA N. 623 Regione Lombardia (Misure anti-movida) e DPCM 18/10/2020 art. 1.8
- Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti
- Dalle ore 18.00 è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali .
- Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua
- È vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico, ad eccezione di quelle date in concessione e opportunamente attrezzate (nota del Comune di Treviglio)
- E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
- Le attività devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 all’ordinanza n. 620 di Regione Lombardia.
- Le disposizioni dell’Ordinanza Regionale producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020
Domenica 25 ottobre 2020 ai titolari o gestori di:
– attività di somministrazione di alimenti e bevande
– attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche
– attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non
che operano sul territorio del Comune di Treviglio sulle strade (entrambi i lati) che formano la circonvallazione interna (Viali Battisti, Del Partigiano, Filagno, Oriano, Cavour e le Piazze del Popolo, Insurrezione, Cameroni) e nell’area ricompresa nella stessa circonvallazione interna (centro storico) si applica:
-il divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione delle aree di pertinenza autorizzate, escluse le bevande comprese nelle consegne a domicilio;
-l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altri rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
-l’obbligo, prima della chiusura serale dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti i propri locali (inclusi strada, marciapiede, ecc.) e delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
PER INFORMAZIONI
UFFICIO SUAP 0363/317625 – CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE 0363/317602