Nuovo Decreto in vigore dal 08 gennaio 2022 che prevede ulteriori misure restrittive:
OBBLIGO DEL GREEN PASS BASE
- dal 20 gennaio 2022 per accedere ai servizi alla persona (acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori, servizi dei centri benessere, servizi di cura degli animali da compagnia, organizzazione di feste e cerimonie …)
- dal 01 febbraio 2022 per accedere a pubblici uffici, dei servizi postali, bancari e finanziari, delle attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
OBBLIGO DEL GREEN PASS RAFFORZATO
- all’ 08 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, per tutti i cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermi restando i soggetti esentati per legge dall’obbligo vaccinale.
- Sanzioni: a partire dal 01 febbraio 2022 l’inosservanza dell’obbligo vaccinale per i soggetti over 50 è punita con sanzione pecuniaria di € 100; La sanzione verrà erogata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
- dal 15 febbraio 2022 per lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni. I lavoratori che comunichino di non essere in possesso di certificazione verde rafforzata verranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso
- Sanzioni: la mancata verifica del green pass da parte del datore di lavoro o l’accesso nei luoghi di lavoro da parte lavoratore sprovvisto da green pass è punita con sanzione da € 400 a € 1.000.
Leggi tutte le novità sul sito di CONFESERCENTI BERGAMO: https://confesercenti.bergamo.it/2022/01/10/nuovo-decreto-le-novita-su-obbligo-vaccinale-e-green-pass-base/
ATTIVITÀ PER CUI È RICHIESTO IL GREEN PASS RAFFORZATO
a) alberghi e altre strutture recettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti alloggiati
b) sagre e fiere, convegni e congressi
c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
Tali disposizioni, nel medesimo periodo sopra indicato, si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività:
a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici
b) servizi di ristorazione all’aperto
c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto