Pubblichiamo, qui di seguito, una sintesi prodotta da ASCOM Bergamo delle informazioni più significative emerse dai provvedimenti emanati da Governo e Regione Lombardia negli ultimi giorni.

 

DL 16 05 2020 n. 33

Con il nuovo decreto, in vigore da ieri, cessano le misure restrittive all’interno della Regione, mentre restano vietati gli assembramenti e sono ammesse di nuovo le riunioni con distanziamento.
Il nuovo Decreto stabilisce che il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza produce la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni e le violazioni. La violazione dell’art. 65 del codice penale prevede una sanzione da euro 400 e euro 1.000 con sanzione accessoria da 5 a 30 gg di chiusura dell’attività.

DPCM 17 05 2020 e ALLEGATI

Il nuovo Decreto abolisce il criterio dei codici ATECO e consente la ripartenza di tutte le attività salvo quelle escluse (sale giochi, scommesse e bingo, i centri benessere e termali (salvo prestazioni di assistenza) e i centri culturali e sociali). Il testo tra l’altro prevede lo svolgimento di manifestazioni pubbliche solo in forma statica.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono in condizione da assicurare, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni.
Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Ricordiamo che l’allegato 11 – Misure per gli esercizi commerciali-  stabilisce che:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

ORDINANZA R. L. 547 e ALLEGATI

La nuova ordinanza di Regione Lombardia stabilisce che sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi nel rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia.
In breve riportiamo cosa stabilisce la scheda del commercio.

Commercio al dettaglio fisso in sede fissa e agenzie di viaggio
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio in sede fissa, alle agenzie di viaggi, ai servizi di prenotazione, di biglietteria e alle altre attività di assistenza turistica.
●    Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
●    Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
●    Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti.
●    Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
●    In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
●    I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.
●    L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
●    Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
●    Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
●    La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

Vale fino al 31 maggio 2020