L’Amministrazione Comunale ha pubblicato la seguente ordinanza: ORDINANZA N. 144 DEL 7/06/2023

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE la Piazza Setti è divenuto un luogo di incontro e di aggregazione di un rilevante numero di persone che frequentano la piazza in ogni ora del giorno, evidenziando una forte valenza di socialità;

VERIFICATO CHE alcune condotte possono pregiudicare la vivibilità urbana, quali compiere giochi che possano mettere in pericolo le persone ed in particolare i bambini e gli anziani, utilizzare acceleratori di andatura, velocipedi o altri veicoli. Altri comportamenti possono arrecare pregiudizio al decoro o contribuire al degrado dell’area, quali circolare e/o sostare a torso nudo, oppure possono pregiudicare la tranquillità ed il riposo dei residenti, quali generare rumori molesti o schiamazzi;

RITENUTO, pertanto, di volere prevenire e reprimere situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana e di volere tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 689/81;

ORDINA

dal 15/06/2023 al 14/06/2024 su tutta la PIAZZA SETTI il divieto di:

  • effettuare giochi e/o attività che possano arrecare pericolo alle persone presenti, ai veicoli in transito su via Toti e viale del Partigiano o limitare la vivibilità della piazza;

  • usare tavole, pattini o altri acceleratori di andatura ad eccezione dei minori di anni 10;

  • circolare a bordo di velocipedi ad eccezione dei minori di anni 10;

  • accedere con veicoli;

  • bere l’acqua della fontana a raso;

  • generare rumori molesti o schiamazzi;

  • circolare e/o sostare a torso nudo o in costume da bagno;

  • utilizzo, ai maggiori di anni 14, dei giochi e delle strutture dedicate ivi collocate e dedicate ai bambini;

DISPONE

– l’entrata in vigore della presente Ordinanza a far data dal 15 giugno al 14 giugno 2023;

– l’applicazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente Ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 300,00 (trecento/00), ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

– la massima diffusione anche tramite i mass media;

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

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