TREVIGLIO. IL SINDACO IMERI RINNOVA L’ORDINANZA CHE VIETA IL CONSUMO DI ALCOL AI MINORI SU AREE PUBBLICHE. LIMITATAZIONI ANCHE PER I CONTENITORI DI VETRO. “SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE”
L’entusiasmante programma dell’estate trevigliese è ufficialmente entrato nel vivo e il sindaco Juri Imeri ha rinnovato anche per quest’anno l’ordinanza estiva che limita la presenza di contenitori di vetro in città e soprattutto il consumo di alcol tra i minorenni.
“Anche quest’anno proponiamo un ricco calendario di eventi per ogni età e lo spirito è sempre quello: siamo positivi, propositivi e con grande fiducia nei comportamenti responsabili di tutti – sottolinea il Sindaco – L’ordinanza ha un obiettivo di sensibilizzazione e prevenzione, ma è altrettanto evidente che dobbiamo dare alle forze dell’ordine gli strumenti per agire qualora ci fosse qualcuno che pensa di non dover rispettare le regole del quieto vivere“.
Dal 10 giugno al 30 settembre sarà quindi vietato dalle ore 00.00 alle ore 24 (e quindi tutto il giorno) il consumo di bevande alcoliche ai minori di anni 18 che si trovino nel comune di Treviglio su aree pubbliche o su aree private a uso pubblico. Nello stesso periodo, e sempre h24, sarà anche vietato depositare, anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico, contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro o altri rifiuti che pregiudichino la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano.
Per tutto il periodo estivo, ma dalle ore 19 alle ore 04.00, lungo la circonvallazione interna (Viali Battisti, Del Partigiano, Filagno, Oriano, Cavour e le Piazze del Popolo, Insurrezione, Cameroni, Mentana, Setti) e nell’area ricompresa nella stessa circonvallazione interna (centro storico) sarà vietato somministrare qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione delle aree di pertinenza autorizzate, escluse le bevande comprese nelle consegne a domicilio.
Il divieto riguarda: i titolari e gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non.
Oltre ai divieti, per queste attività, sono previsti anche i seguenti obblighi:
– l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altri rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
– l’obbligo, prima della chiusura serale dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti i propri locali (inclusi strada, marciapiede, ecc.) e delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
– di evitare che gli avventori escano all’esterno del pubblico esercizio e aree di pertinenza con contenitori (bottiglie, bicchieri, ecc.) di vetro;
– di mettere in atto ogni azione utile per evitare che gli avventori continuino a stazionare nei pressi del proprio locale anche dopo l’orario di chiusura dello stesso, come ad esempio l’esposizione di avvisi, etc.;
“Sono piccole e semplici regole di convivenza per garantire una estate tutta da vivere nella nostra città” – conclude il sindaco Juri Imeri.
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LEGGI L’ORDINANZA
L’Amministrazione Comunale ha pubblicato la seguente ordinanza: ORDINANZA N. 145 DEL 8/06/2023
IL SINDACO
PREMESSO che:
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le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l’approvazione della L. n. 125/2001 “legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che le ordinanze contingibili ed urgenti hanno lo scopo di disciplinare “adattamenti e modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali”, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle medesime in materia di sicurezza urbana;
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nel periodo estivo, nel territorio comunale, in prossimità di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o di altre attività commerciali presso le quali si somministrano o vendono bevande alcoliche, diverse persone, si ritrovano al fine di incontrarsi e trascorrere insieme il loro tempo libero;
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tale fenomeno, avuto riguardo al numero delle persone e delle attività commerciali presenti, ha, tuttavia, fatto riscontrare alcuni elementi di criticità concernenti in particolare i profili della tutela acustica, del decoro e vivibilità urbana, evidenziati da alcune segnalazioni dei residenti e degli operatori di polizia presenti sul territorio;
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di particolare rilievo appare il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi sul suolo, arrecando un danno al decoro cittadino ed un pericolo per i passanti, rendendo, inoltre, difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio di raccolta rifiuti;
CONSIDERATO che:
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l’abbandono di contenitori di bevande è collegato sia alla somministrazione o vendita dei pubblici esercizi, presenti in zona, di bevande in contenitori di vetro, che sovente vengono consumate al di fuori dei suddetti esercizi e subito dopo abbandonati su strade e piazze, sia al consumo di bevande alcoliche acquistate altrove e appositamente trasportate per il consumo nei luoghi in oggetto a cura degli stessi consumatori, i quali successivamente, senza alcun riguardo per il decoro e la vivibilità urbana e creando situazioni di grave incuria e degrado del territorio, abbandonano i contenitori ovunque nei luoghi di ritrovo;
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l’aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e che tale valore può risultare compromesso dal fenomeno dell’abbandono dei contenitori di vetro sulle aree pubbliche e del consumo di alcolici da parte di minori, con conseguenze penalizzanti per i residenti e tutti gli altri frequentatori delle medesime aree;
TENUTO CONTO che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, con la conseguenza di non potere liberamente ed appieno fruire degli spazi urbani;
PRESO ATTO che:
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i comportamenti sopra indicati rendono evidente la necessità di interventi finalizzati a prevenire e reprimere atteggiamenti e condotte scorretti e prevaricanti, legati all’uso di sostanze alcoliche;
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la concentrazione di persone e pubblici esercizi nell’area in oggetto rende difficoltosa la individuazione di responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti;
RITENUTO, per le ragioni in premessa specificate, che:
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sussista la necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall’assunzione di sostanze alcoliche;
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tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini residenti o frequentatori abituali delle aree sopra indicate, i quali lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla tranquillità;
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per le ragioni già esposte sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla attualità delle esigenze di prevenzione e repressione dei fenomeni descritti;
CONSIDERATO che analoghi provvedimenti emanati negli scorsi anni nei periodi estivi e durante le vacanze natalizie hanno consentito di gestire le problematiche in oggetto;
VISTI:
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l’art. 3, comma 1 lett. d) del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, secondo cui “Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere e d è permesso tutto ciò che espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”;
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l’art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, in base la quale “secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali”;
DATO ATTO che le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute e dell’ambiente e, pertanto, pienamente coerenti rispetto al dettato di cui alla sopra citata normativa, nonché dell’impianto normativo vigente, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di origine sociale, ambientale e culturale, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei residenti, dei frequentatori delle aree in oggetto e dei passanti, nonché della tutela dell’ambiente;
VISTO l’art. 50, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;
VISTI inoltre:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• la legge n. 48/2017;
• la legge n. 689/81;
• il R.D. n. 773/31 e relativo regolamento di esecuzione;
ORDINA
a partire dal giorno 10/06/2023 e fino al giorno 30/09/2023, dalle ore 19.00 alle ore 04.00,
per i titolari o gestori di:
– attività di somministrazione di alimenti e bevande;
– attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
– attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non;
che operano sul territorio del Comune di Treviglio sulle strade (entrambi i lati) che formano la circonvallazione interna (Viali Battisti, Del Partigiano, Filagno, Oriano, Cavour e le Piazze del Popolo, Insurrezione, Cameroni, Mentana, Setti) e nell’area ricompresa nella stessa circonvallazione interna (centro storico):
– il divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione delle aree di pertinenza autorizzate, escluse le bevande comprese nelle consegne a domicilio;
– l’obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altri rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
– l’obbligo, prima della chiusura serale dell’attività, di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti i propri locali (inclusi strada, marciapiede, ecc.) e delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
– di evitare che gli avventori escano all’esterno del pubblico esercizio e aree di pertinenza con contenitori (bottiglie, bicchieri, ecc.) di vetro;
– di mettere in atto ogni azione utile per evitare che gli avventori continuino a stazionare nei pressi del proprio locale anche dopo l’orario di chiusura dello stesso, come ad esempio l’esposizione di avvisi, etc;
A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e controllo.
a partire dal giorno 10/06/2023 e fino al giorno 30/09/2023, dalle ore 00:00 alle ore 24.00,
1) a chiunque si trovi nel Comune di Treviglio (BG):
– il divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico, contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro o altri rifiuti che pregiudichino la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano;
2) ai minori degli anni 18 che si trovino nel Comune di Treviglio (BG):
– il divieto del consumo, su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bevande alcoliche;
– l’inosservanza della presente Ordinanza rappresenta un illecito amministrativo ed è sanzionato, ai sensi dell’art. 7 bis, commi 1 e 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione del pagamento di una somma di denaro da Euro 50,00 ad Euro 500,00.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
DISPONE
che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio a termini di legge ed inviata ai mezzi di informazione e a tutte le Forze di Polizia del territorio.